trasparenza

Fondazione Vita Indipendente Onlus persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nel settore della tutela dei diritti delle persone disabili e dell’assistenza sociale e socio-sanitaria rivolta alle persone disabili.

leggi il nostro statuto

Art.1 - Costituzione e sede

È costituita in Modena la FONDAZIONE VITA INDIPENDENTE ONLUS. La fondazione fa uso nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo "ONLUS".

La Fondazione risponde ai principi e allo schema giuridico della Fondazione di comunità, nell'ambito del più vasto genere di Fondazioni disciplinato dagli articoli 12 e seguenti del Codice Civile.

La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.

Le finalità della Fondazione si esplicano principalmente nell'ambito comunale e comunque non oltre la Regione Emilia Romagna.

La Fondazione ha durata illimitata.

 

Art.2 - Caratteristiche

La Fondazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nel settore della tutela dei diritti delle persone disabili e dell'assistenza sociale e socio sanitaria rivolta alle persone disabili.

È vietato per la fondazione svolgere attività diverse da quelle riconducibili al settore indicato o ad esse direttamente connesse.
La Fondazione non distribuisce, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la sua esistenza, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale che, per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

La Fondazione impiega gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse, nell'ambito dei limiti e le condizioni previste dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.

Art.3 - Scopi e attività

La missione della Fondazione è quella di prendersi cura del futuro delle persone che, in virtù della relazione tra la condizione delle proprie strutture corporee e/o funzioni corporee (incluse le funzioni psicologiche) e i fattori ambientali, vedono limitate o ristrette le proprie capacità funzionali e di partecipazione sociale, attivando tutte le risorse e le dinamiche relazionali della comunità( a titolo esemplificativo, le stesse persone in difficoltà, la rete amicale, parentale, la rete dei servizi territoriali, etc).

La Fondazione, in particolare, si propone di promuovere, orientare, sostenere e sviluppare progetti a favore di disabili fisici, relazionali e intellettivi anche con rilevanti bisogni assistenziali o in condizioni di non autosufficienza, privi del nucleo famigliare o per i quali la permanenza nel nucleo famigliare sia temporaneamente o permanentemente impossibile,o che intendano attivare esperienze di vita indipendente.

In particolare per il raggiungimento dei suoi scopi, la Fondazione potrà tra l'altro:

  1. realizzare soluzioni abitative e progetti innovativi rivolti ai disabili che valorizzino l'idea di domiciliarità e per quanto possibile la vita indipendente, anche attraverso l'acquisizione di beni mobili e immobili;
  2. stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
  3. amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti ovvero a qualsiasi titolo detenuti;
  4. stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte delle attività;
  5. promuovere e organizzare seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, i relativi addetti e il pubblico;
  6. fornire tutte le consulenze atte all'attuazione piena dei diritti delle persone disabili e al supporto delle loro famiglie;
  7. accettare donazioni, liberalità e lasciti testamentari;
  8. svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.
  9. partecipare ad associazioni, enti e istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;

La Fondazione ha il divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali e da quelle ad esse direttamente connesse.

Art.4 - Patrimonio e fondo di gestione

Il patrimonio della Fondazione è composto:

  • dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti iniziali in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento delle finalità, effettuati dai Fondatori Promotori, in sede di atto costitutivo, e successivamente dai Fondatori e dai Partecipanti;
  • dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
  • dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
  • dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera dell'assemblea dei fondatori e degli aderenti, può essere destinata a incrementare il patrimonio;
  • da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti Territoriali, Ecclesiastici o da altri soggetti.

Per l'adempimento dei suoi compiti la Fondazione dispone delle seguenti risorse:

  • dei redditi derivanti dal patrimonio;
  • dei redditi derivanti dalle attività svolte;
  • dei contributi, elargizioni, donazioni, lasciti, liberalità, di soggetti pubblici e privati, non espressamente destinati all'incremento del patrimonio
  • dei contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche per lo svolgimento convenzionato di attività aventi finalità sociali esercitate in conformità ai fini istituzionali della fondazione;
  • dei fondi pervenuti a seguito di occasionali raccolte pubbliche di fondi anche mediante offerte di beni di modico valore in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.
Art.5 - Esercizio Finanziario e Bilancio

L'esercizio sociale della Fondazione coincide con l'anno solare. Entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio consuntivo e preventivo.

Entro il mese di novembre l'Assemblea dei fondatori e degli aderenti viene informata sul bilancio di programmazione e di previsione dell'esercizio successivo.

Il bilancio economico di previsione e il bilancio d'esercizio devono essere trasmessi a tutti i Fondatori, accompagnati dalla relazione sull'andamento della gestione sociale e dalla relazione del Collegio tecnicocontabile.

Gli eventuali avanzi di gestione verranno reimpiegati per il raggiungimento degli scopi statutari.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. 460/97.

Art.6 - Fondatori e Aderenti

Sono Fondatori le persone giuridiche e gli enti indicati come tali nell'atto di costituzione.

Sono aderenti tutti quelli che, successivamente all'atto costitutivo, verranno riconosciuti tali.

Possono divenire aderenti:

  • Aziende di Servizi alla Persona distrettuali nel settore della disabilità (ASP);
  • Enti Pubblici con funzioni istituzionali nel campo della disabilità;
  • Associazioni di volontariato ai sensi della legge 266/91 e della L.R.12/05, iscritte al registro del volontariato a livello provinciale o regionale.

Per essere riconosciuti Aderenti occorre presentare domanda scritta alla Fondazione e contribuire con una somma non inferiore a quella fissata a tale scopo dal consiglio di amministrazione della Fondazione stessa che delibera l'ammissione del nuovo Aderente con il voto favorevole di almeno i tre quinti dei componenti entro 30 giorni dal ricezione della richiesta.

La partecipazione di enti pubblici, aziende di servizi alla persona e altri enti esclusi dalla normativa Onlus ai sensi dell'art.10 comma 10 del DLGS 460/97 non può in alcun caso essere prevalente ed esercitare un'influenza dominate sulla fondazione a scapito degli aderenti e fondatori con la natura di organizzazioni di volontariato. Il determinarsi di questa situazione potrà costituire giusta causa per rigettare la domanda di ammissione di enti pubblici o aziende di servizi alla persona.

Art.7 - Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

  • L'Assemblea dei fondatori e degli aderenti
  • L'Assemblea degli amici della fondazione
  • Il Consiglio di Amministrazione
  • Il Presidente
  • Il Revisore dei conti
  • Il Collegio dei probiviri.
Art.8 - Assemblea dei fondatori e degli aderenti

I Fondatori e gli Aderenti costituiscono la Assemblea dei fondatori e degli aderenti.

All'Assemblea dei fondatori e degli aderenti compete:

  1. esprimere un parere sulle linee programmatiche e gli indirizzi della fondazione sulla base delle indicazioni del consiglio di amministrazione;
  2. ratificare i membri del Consiglio di Amministrazione, nominati secondo le modalità di cui al successivo art. 11;
  3. eleggere il Revisore dei conti e i membri del Collegio dei probiviri;
  4. esprimere un parere sulle modifiche statutarie proposte dal Consiglio di Amministrazione;
  5. esprimere un parere sulla proposta di estinzione o trasformazione della Fondazione e di devoluzione dei beni residui all'Autorità di Vigilanza o governativa qualora se ne verificassero i presupposti o le cause ai sensi dell'art. 27 e 28 del codice civile.

Ciascun Fondatore ha diritto a un voto.

Ciascun aderente ha diritto ad un voto.

L'Assemblea nomina di volta in volta il Presidente dell'Assemblea dei fondatori e degli aderenti con funzioni di presiedere e regolare gli interventi nel corso dell'Assemblea.

A cura del Presidente della Fondazione e sotto la sua responsabilità viene tenuto un libro verbale attestante i Fondatori e gli aderenti in essere, nonché le delibere assunte dalla Assemblea dei fondatori e degli aderenti.

L'Assemblea è convocata dal Presidente della Fondazione ovvero da almeno la metà dei fondatori e aderenti.

L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno.

L'Assemblea è convocata in forma scritta. La convocazione deve essere inviata almeno otto giorni prima di quello previsto per la riunione e deve essere affissa presso la sede legale.

L'Assemblea è validamente costituita quando siano presenti almeno la metà dei membri aventi diritto e le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei membri presenti.

In seconda convocazione, da svolgersi dopo almeno 24 ore dalla prima, l'assemblea è valida indipendentemente dal numero dei presenti.

Art.9 - L'Assemblea degli amici della fondazione

L'Assemblea degli amici della fondazione è composta di tutte le persone ed enti di cui all'art. 7.

Ogni persona o ente ha diritto a un voto.

L'Assemblea degli amici della fondazione è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente della fondazione.

Essa è costituita con la presenza della metà più uno dei suoi membri e delibera a maggioranza semplice dei presenti.

L'Assemblea degli amici della fondazione:

  • è informata sull'attività della Fondazione;
  • riceve copia del bilancio approvato della Fondazione;
  • nomina un invitato permanente al consiglio di amministrazione con solo diritto di parola e non di voto;
  • può partecipare alle attività delle fondazione;
  • può formulare proposte da sottoporre all'assemblea dei fondatori e aderenti.

L'Assemblea degli amici delle fondazione, nell'ambito dell'autonomia sancita dal presente statuto, può dotarsi di un regolamento di funzionamento.

Art.10 - Consiglio di Amministrazione

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composta da nove consiglieri. I membri del Consiglio di Amministrazione sono nominati dalle Associazioni e dagli enti pubblici e ratificati dall'Assemblea dei fondatori e degli aderenti, come previsto dall'art. 9 punto b).

Alle associazioni è sempre riservata la nomina di almeno cinque membri.
La partecipazione al consiglio di amministrazione di enti esclusi dalla normativa Onlus ai sensi dell'art.10 comma 10 del DLGS 460/97 non può in alcun caso essere prevalente o esercitare un'influenza dominate sull'organo stesso.

Tra i membri indicati dagli Enti Pubblici almeno uno viene sempre nominato dal Comune di Modena.

Ai lavori del Consiglio di Amministrazione partecipa con diritto di parola anche l'invitato permanente nominato dall'Assemblea degli amici della fondazione.

Essi restano in carica tre anni.

L'incarico è ricoperto a titolo gratuito, con il solo diritto al rimborso delle spese documentate.

Il Consiglio d'Amministrazione nomina al suo interno un presidente,un vice-presidente e un segretario-tesoriere.

In tutti i casi in cui durante il mandato venissero a mancare uno o più consiglieri, il consigliere verrà nominato dal soggetto che aveva nominato il consigliere venuto a mancare. La nomina sarà ratificata dalla prima Assemblea dei fondatori e degli aderenti.

Quando viene meno per dimissione od altra causa la maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione, l'intero Consiglio s'intenderà decaduto.

Il Consiglio di Amministrazione è titolare di tutti i poteri necessari per la gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione e in particolare:

  • nomina il Presidente tra i suoi membri;
  • predispone e approva il bilancio consuntivo e preventivo;
  • delibera l'accettazione di donazioni e lasciti;
  • delibera l'acquisto di beni mobili e immobili;
  • delibera la stipula di eventuali convenzioni;
  • delibera l'assunzione di personale dipendente,consulenti o collaboratori;
  • assicura il collegamento con il mondo scientifico e l'aggiornamento della fondazione dal punto di vista culturale;
  • predispone una relazione annuale sull'attività della fondazione da presentare all'assemblea.
  • delibera le linee programmatiche e gli indirizzi della fondazione, sentito il parere dell'Assemblea dei fondatori e degli aderenti per la ratifica.
  • attribuisce la qualità di aderente a terzi, successivamente all'atto costitutivo;
  • definisce la somma necessaria per l'ammissione degli aderenti, di importo comunque non inferiore a quanto versato dai fondatori;
  • definisce il contributo per l'ammissione degli amici della fondazione;
  • delibera l' esclusione di aderenti o amici della fondazione nei casi previsti.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare con propria delibera o un apposito regolamento compiti e funzioni ad un esecutivo formato da presidente, vicepresidente e segretario.

È in sua facoltà emettere regolamenti per la disciplina dell'attività della Fondazione, nonché per le modalità di indicazione e nomina dei suoi membri.

Art.11 - Il Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio e cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea dei Fondatori e degli aderenti.

In caso di assenza o impedimento il presidente è sostituito dal vice-presidente.

Art.12 - Il Revisore dei conti

La vigilanza contabile ed amministrativa sull'andamento della Fondazione è esercitata da un Revisore dei conti iscritto all'albo dei revisori contabili.

Il Revisore dei conti può partecipare senza diritto di voto all'assemblea dei fondatori e degli aderenti e agli incontri del consiglio d'amministrazione.

Redige una relazione annuale da presentare al consiglio di amministrazione e all'assemblea sui risultati dell'esercizio sociale e sulla tenuta della contabilità.

Può fare osservazioni e proposte in ordine al bilancio e alla sua approvazione.

Art.13 - Il Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri nominati dall'Assemblea dei fondatori e degli aderenti.

Il Collegio dei Probiviri, di propria iniziativa o su richiesta scritta di un Organo della Fondazione o di singoli soci, valuta eventuali infrazioni statutarie compiute da singoli aderenti, fondatori o amici e dagli Organi della fondazione proponendo i provvedimenti del caso al Consiglio di amministrazione o all'Assemblea dei fondatori e degli aderenti.

Il Collegio inoltre svolge funzioni arbitrali per la risoluzione di eventuali controversie tra Organi della Fondazione, se concordemente richiesto dalle parti.

Art.14 - Esclusione

Il consiglio di amministrazione può deliberare l'esclusione dei suoi membri aderenti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

  • inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente Statuto;
  • condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
  • comportamento scorretto nei confronti della fondazione;
  • perdita dei requisiti di ammissione previsti per gli aderenti;
  • estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
  • apertura di procedure di liquidazione.

Gli Aderenti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione ai sensi dell'art. 24 del Codice Civile, inviando comunicazione scritta a mezzo raccomandata, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

I Fondatori possono recedere dalla Fondazione solo in caso di gravi motivi che rendono impossibile la prosecuzione della partecipazione.

I Fondatori non possono in alcun caso essere esclusi dalla Fondazione. In caso di esclusione o recesso l'aderente non ha diritto alla ripetizione di quanto versato a favore della fondazione.

Gli Amici della fondazione possono essere esclusi qualora non rispettino il presente statuto, le delibere degli organi sociali o tengano comportamenti scorretti nei confronti della fondazione o dei suoi membri.

Gli Amici della fondazione possono recedere dalla stessa in qualunque momento inviando comunicazione scritta a mezzo raccomandata.

In caso di recesso o esclusione l'interessato non ha diritto alla restituzione di quanto versato a favore della fondazione.

Art.14 - Scioglimento

La Fondazione si estingue nei casi e secondo le modalità di cui all'art. 27 c.c.

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio sarà devoluto ad altre ONLUS che perseguono analoghe finalità o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 L. 662/96, salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge.

In questo spazio Fondazione Vita Indipendente pubblica anche tutti i documenti previsti dalla normativa in materia di trasparenza, in particolare dal Decreto Legislativo 33 del 14 marzo 2013 e dal Decreto Legislativo 97 del 25 maggio 2016.

Sono soci di Fondazione Vita Indipendente Onlus

AISLA

ANFFAS

Aut Aut Modena

Insieme A Noi

Uildm

Charitas

Comune Modena

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